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Abaco investigazioni

Indagini in caso di Abuso Permessi legge  104/1992

Indagini su personale dipendente per documentare i comportamenti infedeli e licenziare per giusta causa.  

investigatore privato firenze

L'azienda ha facoltà di accertare se il lavoratore che fruisce dei permessi per assistere un familiare non autosufficiente in base alla Legge 104/1992 utilizzi tali permessi in conformità alla legge oppure se le ore di permesso sono dedicate ad attività personali.

Abaco Investigazioni può  avviare indagini tese a verificare e documentare come sono  utilizzate le ore di permesso  e, nel caso emergano elementi di difformità rispetto a quanto dichiarato dal dipendente, sulla base di quanto accertato, l'azienda può comminare al lavoratore la sanzione disciplinare ritenuta più opportuna, fino al licenziamento per giusta causa.

Solitamente queste indagini vengono espletate attraverso un'attività di tipo operativo, cioè di osservazione statica  e dinamica: quanto osservato e documentato dagli operatori investigativi confluisce nel report finale, un documento pienamente utilizzabile in ogni sede processuale. 

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Tutta l'indagine viene espletata nel massimo rispetto della privacy e senza violare lo Statuto dei Lavoratori affinchè l'azienda Committente sia pronta ad affrontare l'eventuale ricorso e vertenza sindacale da parte del lavoratore sanzionato.

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CASE HISTORY 1

Il committente, piccolo studio professionale ha chiesto di verificare l’attività svolta dalla dipendente, segretaria, che nelle ultime settimane (periodo giugno-luglio) aveva chiesto permessi in base alla L.104 per assistere l’anziana madre, sempre il venerdì pomeriggio. La donna è stata seguita ed è emerso che, non appena lasciato il luogo di lavoro, si portava senza indugiare presso la propria abitazione dove il marito l’attendeva con l’auto piena di bagagli per recarsi al mare. Veniva inoltre accertato e documentato che la madre anziana era rimasta, sola, a casa propria. 

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CASE HISTORY 2

Il committente, azienda operante nel settore logistica, ha chiesto di verificare se il proprio dipendente fruendo di permesso in base alla legge 104/92 per assistere la madre disabile svolgesse effettivamente tale mansione o, come vociferato in azienda, effettuasse attività esclusivamente nei propri interessi. Il permesso veniva richiesto solitamente quando il lavoratore doveva lavorare sul turno notturno. In pochi controlli è emerso ed è stato documentato come il lavoratore, invece di prestare assistenza alla madre, si recasse presso una pizzeria dove svolgeva la mansione di pizzaiolo, tra l'altro, in nero. Licenziato in tronco. 

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Leggi l'articolo: https://www.abacoinvestigazioni.it/post/2017/07/18/permesso-104-per-allungare-il-weekend

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RIFERIMENTI GIURISPRUDENZIALI

 

Cass.Civ. 9746/2016: legittimo il licenziamento disciplinare del dipendente che, durante i giorni di permesso L. 104/92 per l’assistenza alla suocera disabile si era recato più volte a lavorare in alcuni terreni di proprietà.

 

  • Deve ritenersi verificato un abuso del diritto, allorché i permessi della legge 104 vengano utilizzati non per l’assistenza del famigliare disabile, bensì per attendere ad altre attività, con conseguente idoneità della condotta, in forza del disvalore sociale alla stessa attribuibile a ledere irrimediabilmente il rapporto fiduciario con il datore di lavoro.

 

  • Ai fini della sussistenza della giusta causa di licenziamento, non è tanto rilevante l’entità del danno eventualmente arrecato a cagione della condotta addebitata, quanto piuttosto l’incidenza di quest’ultima sul vincolo fiduciario, ravvisata nel comportamento sintomatico dello sprezzo per elementari doveri imposti dalla convivenza sociale da parte di chi persistentemente fruisce di un beneficio concesso per l’assistenza ai portatori di handicap al fine di soddisfare esigenze proprietarie con un danno non solo per il datore di lavoro, che vede mancare la prestazione lavorativa dovuta, ma anche per l’intera collettività costretta a sopportarne l’indebito costo.

 

Cass.Civ. 9217/2016: legittimo il licenziamento disciplinare del dipendente che nei giorni di permesso retribuiti ex art. 33 L. 104/92 aveva svolto, anche solo parzialmente altri compiti, trattenendosi presso l’abitazione dell’assistita solo un numero di ore largamente inferiore a quello del permesso stesso.

 

  • La richiesta di permesso per assistenza presuppone che ci si obblighi effettivamente a fornirla senza che sia lecito occuparsi di altro proprio in quelle ore.

  • Il comportamento del lavoratore subordinato integra l’ipotesi di abuso del diritto, giacché tale condotta si palesa nei confronti del datore di lavoro come lesiva della buona fede, privandolo ingiustamente della prestazione lavorativa in violazione dell’affidamento riposto nel dipendente e integra nei confronti dell’ente di previdenza erogatore del trattamento economico, un’indebita percezione dell’indennità ed uno sviamento dell’intervento assistenziale.

  • Appare evidente che il contributo delle agenzie investigative, come si è detto del tutto lecito, non può che avvenire attraverso forme di controllo sui comportamenti e spostamenti del lavoratore.

  • Certamente rientrava nel potere dei datori di lavoro verificare la correttezza, sotto il profilo dell’effettività, della richiesta di permessi di lavoro per l’assistenza a cognata non convivente.

 

Cass.Civ. 4984/2014: legittimo il licenziamento disciplinare del lavoratore che viene individuato dall’agenzia investigativa a utilizzare i permessi della L. 104/92 per finalità diverse dall’assistenza ai disabili.

 

  • Non è escluso che il controllo di un’agenzia investigativa non possa riguardare, in nessun caso l’adempimento e l’inadempimento dell’obbligazione contrattuale del lavoratore di prestare la propria opera, ma deve limitarsi agli atti illeciti del lavoratore non riconducibili al mero inadempimento dell’obbligazione.

 

  • Nel caso considerato il controllo finalizzato all’accertamento dell’utilizzo dei permessi L. 104/92, ex art. 33 (suscettibile di rilevanza anche penale) non ha riguardato l’adempimento della prestazione lavorativa, essendo stato effettuato al di fuori dell’orario di lavoro ed in fase di sospensione dell’obbligazione principale di rendere la prestazione lavorativa.

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