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falsa malattina - infortunio - investigazioni assenteismo

Abaco investigazioni

Investigazioni in caso di assenteismo, falsa malattia e falso infortunio

Indagini su personale dipendente per documentare i comportamenti infedeli e licenziare per giusta causa.  

ABACO INVESTIGAZIONI investigatore privato firenze

Quando vi sono sospetti che il lavoratore dipendente dichiari falsamente uno stato di malattia o infortunio è possibile, lecito e consigliabile avviare un'investigazione finalizzata a verificare se lo stesso ponga in essere attività che contraddicono con lo stato di salute dichiarato.

Nel caso in cui l'accertamento abbia esito positivo, l'azienda può procedere nei confronti del lavoratore con la sanzione disciplinare ritenuta più opportuna, fino al licenziamento per giusta causa.    

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L'attività investigativa si sviluppa normalmente attraverso l'osservazione statica e dinamica del lavoratore e la documentazione prodotta da Abaco Investigazioni, consistente in foto e video, confluisce nel report finale pienamente utilizzabile in ogni sede processuale. La testimonianza in giudizio è garantita. 

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Tutta l'indagine viene espletata nel massimo rispetto della privacy e senza violare lo Statuto dei Lavoratori affinchè l'azienda Committente sia pronta ad affrontare l'eventuale ricorso e vertenza sindacale da parte del lavoratore sanzionato.

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CASE HISTORY 1

Un’azienda cliente con oltre 200 dipendenti ha chiesto di verificare se il proprio dipendente, in assenza per malattia da mesi per disturbo depressivo svolgesse un secondo lavoro. Il soggetto, pedinato, è stato visto lavorare presso un’autofficina come meccanico, ovviamente retribuito in nero. La documentazione prodotta ha permesso il licenziamento in tronco. Il provvedimento non è stato opposto ed i sindacati presenti in azienda non sono intervenuti.​

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CASE HISTORY 2

Un’azienda con circa 20 dipendenti ha chiesto di verificare se il proprio dirigente, in malattia da oltre 9 mesi per disturbo di depressivo, avesse un latro lavoro. Tutte le visite fiscali effettuate avevano avuto esito positivo oppure il soggetto aveva successivamente dichiarato di trovarsi dal medico curante in tale frangente. Dopo un’attività investigativa di carattere operativo, è emerso che il soggetto lavorava in una società intestata alla moglie.  La documentazione prodotta ha permesso il licenziamento in tronco.

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CASE HISTORY 3

Un’azienda cliente  operante nel settore automotive ha chiesto di verificare se un proprio dipendente, certificato affetto da malattia tale da non permettergli di sollevare pesi superiori a 3kg e di stare in piedi oltre 15 minuti consecutivi cosa che, di fatto, gli impediva di lavrorare nella linea di montaggio in cui era impiegato, ponesse in essere, fuori dall'orario di lavoro, attività in contrasto con quanto dichiarato nei certificati. Attraverso un'attività di osservazione statica e dinamica è stato possibile documentare come il dipendente, durante il fine settimana, si recasse presso la propria casa in campagna e qui svolgesse mansioni in forte contrasto con quanto affermato dai certificati medici. In particolare, il dipendente è stato fotografato intento a lavorare l'orto con vanga e pala, sollevare materiali pesanti e spingere una carriola piena di terra. La documentazione prodotta ha permesso il licenziamento in tronco.

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RIFERIMENTI GIURISPRUDENZIALI

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Cass.Civ. 18507/2016: legittimo il licenziamento disciplinare di dipendente in malattia per simulazione dello stato di infermità conclamato da certificazione sanitaria.

 

  • Legittimo il ricorso, da parte del datore di lavoro, ad una Agenzia Investigativa per verificare l’attendibilità della certificazione medica e utilizzabili il video e le fotografie che ritraevano il lavoratore durante il periodo di malattia mentre eseguiva lavori sul tetto e nella corte della propria abitazione. La Suprema Corte ha ritenuto inoltre attendibile la testimonianza dell’investigatore privato incaricato dalla società di svolgere le indagini stante la sua estraneità ai fatti di causa.

 

  • Le disposizioni della L- 300/70 in materia di divieto di accertamenti da parte del datore di lavoro sulle infermità per malattia o infortunio del lavoratore dipendente e sulla facoltà dello stesso datore di lavoro di effettuare il controllo delle assenze per infermità attraverso i servizi ispettivi degli istituti previdenziali competenti, non precludono al datore medesimo di procedere al di fuori delle verifiche di tipo sanitario ad accertamenti di circostanze di fatto atte a dimostrare l’insussistenza della malattia o la non idoneità di quest’ultima a determinare uno stato d’incapacità lavorativa e, quindi, a giustificare l’assenza.

 

Cass.Civ. 13676/2016: legittimo il licenziamento disciplinare di dipendente in malattia per discopatia e lombalgia, trovato a sollevare grossi pesi dopo aver chiesto di essere adibito a mansioni non più operaie per essere nell’impossibilità di sollevare pesi.

 

  • Il lavoratore deve astenersi dal porre in essere non solo i comportamenti espressamente vietati, ma anche qualsiasi condotta che, per la natura e per le possibili conseguenze, risulti in contrasto con gli obblighi connessi al suo inserimento nella struttura e nell’organizzazione dell’impresa dovendo integrare i doveri di correttezza e di buona fede anche nei comportamenti extra lavorativi.

 

  • Rileva ogni condotta che, per la sua gravità, possa scuotere la fiducia del datore di lavoro e far ritenere la continuazione del rapporto pregiudizievole agli scopi aziendali, essendo dominante, in tal senso, la potenziale influenza del comportamento del lavoratore suscettibile, per le concrete modalità e il contesto di riferimento, di porre in dubbio la futura correttezza dell’adempimento, denotando scarsa inclinazione all’attuazione degli obblighi in conformità a diligenza, buona fede e correttezza.

 

Cass.Civ. 25162/2014: legittimo il licenziamento disciplinare di lavoratore per simulazione dello stato di infermità conclamato da certificazione sanitaria.

 

  • Le contestazioni formulate nei confronti del lavoratore traevano origine dagli accerta,menti effettuati dalla società datrice di lavoro tramite agenzia investigativa.

 

  • Le disposizioni della L. 300/70 non precludono che le risultanze delle certificazioni mediche prodotte dal lavoratore, e in genere dagli accertamenti di carattere sanitario, possano essere contestate anche valorizzando ogni circostanza di fatto – pur non risultante da un accertamento sanitario – atta a dimostrare l’insussistenza della malattia o la non idoneità di quest’ultima a determinare uno stato di incapacità lavorativa e quindi a giustificarne l’assenza.

 

  • E’ ammissibile che la ricerca degli elementi utili a verificare l’attendibilità della certificazione medica inviata dal lavoratore sia compiuta da un’agenzia investigativa incaricata dal datore di lavoro (Cass. Civ. 3704/1987)

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Leggi l'articolo: https://www.abacoinvestigazioni.it/post/2017/05/18/assenteismo-in-azienda

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