Abaco investigazioni
Investigazioni in casi di stalking e violenza di genere
Documentazione delle molestie per presentare o integrare denuncia/querela circostanziata e valutare la pericolosità dello stalker
L'art. 612 bis del codice penale definisce la condotta dello stalking e punisce minaccia o molesta taluno in modo da cagionare un perdurante e grave stato di ansia o di paura ovvero da ingenerare un fondato timore per l'incolumità propria o di un prossimo congiunto o di persona al medesimo legata da relazione affettiva ovvero da costringere lo stesso ad alterare le proprie abitudini di vita.
Atteggiamenti ripetuti di molestia, spesso ad opera di ex partner, possono tramutarsi in tragedia. Questi comportamenti a volte iniziano a diventare pericolosi e si concretizzano nel tentativo di controllare la vittima attraverso appostamenti (casa, lavoro, palestra) e pedinamenti. Non di rado lo stalker utilizza mezzi illeciti quali "app" installate sul telefono, microspie e sistemi di localizzazione satellitare dei veicoli, oggi di facile accesso a chiunque. Anche queste condotte possono configurare specifici reati.
L'agenzia investigativa Abaco si rivolge principalmente alle donne, ma non solo con un servizio specifico che supporta la vittima su più fronti:
1. raccogliere documentazione processualmente inattaccabile delle molestie ricevute dalla vittima sul telefono, sul computer, sul profilo del social network attraverso cristallizzazione delle evidenze attraverso procedure forensi "certificate" oltre che analizzare i dispositivi mobili qualora vi possa essere la possibilità che siano stati installati programmi spia.
2. nei casi più gravi, effettuare servizi di contro-pedinamento per documentare con foto, video, tracciati gps, la ripetuta presenza del soggetto nei paraggi della vittima.
Il consiglio di Abaco Investigazioni è non sottovalutare la possibilità di escalation violenta dello stalker, iniziare fino dal primo momento a documentare i comportamenti molesti, non abbassare la guardia anche nel caso in cui le molestie si interrompano, denunciare il prima possibile.
Tutta la documentazione fornita da Abaco Investigazioni è pienamente utilizzabile in sede giudiziaria e può essere allegata alla querela.
Art. 612 bis c.p. - Atti persecutori
Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni chiunque, con condotte reiterate, minaccia o molesta taluno in modo da cagionare un perdurante e grave stato di ansia o di paura ovvero da ingenerare un fondato timore per l'incolumità propria o di un prossimo congiunto o di persona al medesimo legata da relazione affettiva ovvero da costringere lo stesso ad alterare le proprie abitudini di vita.
La pena è aumentata se il fatto è commesso dal coniuge legalmente separato o divorziato o da persona che sia stata legata da relazione affettiva alla persona offesa.
La pena è aumentata fino alla metà se il fatto è commesso a danno di un minore, di una donna in stato di gravidanza o di una persona con disabilità di cui all'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, ovvero con armi o da persona travisata.
Il delitto è punito a querela della persona offesa. Il termine per la proposizione della querela è di sei mesi. Si procede tuttavia d'ufficio se il fatto è commesso nei confronti di un minore o di una persona con disabilità di cui all'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, nonché quando il fatto è connesso con altro delitto per il quale si deve procedere d'ufficio.
Art. 612 c.p. - Minaccia
Chiunque minaccia ad altri un ingiusto danno è punito, a querela della persona offesa, con la multa fino a 1.032 euro.
Se la minaccia è grave, o è fatta in uno dei modi indicati nell'articolo 339, la pena è della reclusione fino a un anno e si procede d'ufficio.
Art. 610 c.p. - Violenza privata
Chiunque, con violenza [581] o minaccia, costringe altri a fare, tollerare od omettere qualche cosa è punito con la reclusione fino a quattro anni.
La pena è aumentata [64] se concorrono le condizioni prevedute dall'articolo 339.