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Abaco investigazioni

Investigazioni in casi di stalking e violenza di genere

Documentazione delle molestie per presentare o integrare denuncia/querela circostanziata e valutare la pericolosità dello stalker

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L'art. 612 bis del codice penale definisce la condotta dello stalking e punisce minaccia o molesta taluno in modo da cagionare un perdurante e grave stato di ansia o di paura ovvero da ingenerare un fondato timore per l'incolumità propria o di un prossimo congiunto o di persona al medesimo legata da relazione affettiva ovvero da costringere lo stesso ad alterare le proprie abitudini di vita.

​Atteggiamenti ripetuti di molestia, spesso ad opera di ex partner, possono tramutarsi in tragedia. Questi comportamenti a volte iniziano a diventare pericolosi e si concretizzano nel tentativo di controllare la vittima attraverso appostamenti (casa, lavoro, palestra) e pedinamenti. Non di rado lo stalker utilizza mezzi illeciti quali "app" installate sul telefono, microspie  e sistemi di localizzazione satellitare dei veicoli, oggi di facile accesso a chiunque. Anche queste condotte possono configurare specifici reati.

L'agenzia investigativa Abaco si rivolge principalmente alle donne, ma non solo con un servizio specifico che supporta la vittima su più fronti:

1. raccogliere documentazione processualmente inattaccabile delle molestie ricevute dalla vittima sul telefono, sul computer, sul profilo del social network attraverso cristallizzazione delle evidenze attraverso procedure forensi "certificate" oltre che analizzare i dispositivi mobili qualora vi possa essere la possibilità che siano stati installati programmi spia.

2. nei casi più gravi, effettuare servizi di contro-pedinamento per documentare con foto, video, tracciati gps, la ripetuta presenza del soggetto nei paraggi della vittima. 

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Il consiglio di Abaco Investigazioni è non sottovalutare la possibilità di escalation violenta dello stalker, iniziare fino dal primo momento a documentare i comportamenti molesti, non abbassare la guardia anche nel caso in cui le molestie si interrompano, denunciare il prima possibile.  

Tutta la documentazione fornita da Abaco Investigazioni è pienamente utilizzabile in sede giudiziaria e può essere allegata alla querela.

Art. 612 bis c.p. - Atti persecutori

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni chiunque, con condotte reiterate, minaccia o molesta taluno in modo da cagionare un perdurante e grave stato di ansia o di paura ovvero da ingenerare un fondato timore per l'incolumità propria o di un prossimo congiunto o di persona al medesimo legata da relazione affettiva ovvero da costringere lo stesso ad alterare le proprie abitudini di vita.

La pena è aumentata se il fatto è commesso dal coniuge legalmente separato o divorziato o da persona che sia stata legata da relazione affettiva alla persona offesa.

La pena è aumentata fino alla metà se il fatto è commesso a danno di un minore, di una donna in stato di gravidanza o di una persona con disabilità di cui all'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, ovvero con armi o da persona travisata.

Il delitto è punito a querela della persona offesa. Il termine per la proposizione della querela è di sei mesi. Si procede tuttavia d'ufficio se il fatto è commesso nei confronti di un minore o di una persona con disabilità di cui all'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, nonché quando il fatto è connesso con altro delitto per il quale si deve procedere d'ufficio.

Art. 612 c.p. - Minaccia

Chiunque minaccia ad altri un ingiusto danno è punito, a querela della persona offesa, con la multa fino a 1.032 euro.
Se la minaccia è grave, o è fatta in uno dei modi indicati nell'articolo 339, la pena è della reclusione fino a un anno e si procede d'ufficio.

Art. 610 c.p. - Violenza privata

Chiunque, con violenza [581] o minaccia, costringe altri a fare, tollerare od omettere qualche cosa  è punito con la reclusione fino a quattro anni.
La pena è aumentata [64] se concorrono le condizioni prevedute dall'articolo 339.

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