Il pronunciamento della Corte di Cassazione (Cass. Civ. 11504) le cui motivazioni sono state depositate pochi giorni fa, senza alcun dubbio, rivoluzionerà il divorzio, ma l'investigatore privato sarà ancora al centro della causa di separazione, dove ancora vige il principio del mantenimento del tenore di vita coniugale (Cass. Civ. 12196) e, nel divorzio, quando uno dei coniugi lamenterà falsamente la propria non autosufficienza. L'investigatore privato avrà il compito di effettuare ricerche patrimoniali, documentare una convivenza stabile, accertare l'esistenza di un reddito da lavoro, magari in nero, tenuto nascosto all'ex o iniziato dopo la separazione. Oppure, come accade in ambito aziendale, dovrà documentare che quella malattia invalidante, impedimento assoluto a svolgere qualsiasi attività lavorativa in realtà non impedisce di seguire il corso di zumba in palestra o di giocare a calcetto.
Le indicazioni della Suprema Corte nel merito del divorzio, mettono in capo al richiedente l'assegno l'onere di dimostrare la propria non autosufficienza, ma non sarà così facile per tutti coloro che già hanno chiuso un accordo tra le parti (o se lo sono visto imporre) e, adesso, stanno pagando il mantenimento. Se questi "ex" vorranno promuovere un nuovo giudizio puntando all'annullamento o alla revisione al ribasso dell'importo dell'assegno dovranno dimostrare, anche alla luce del nuovo orientamento giurisprudenziale, che l'altro coniuge non si trova più nelle condizioni che hanno motivato la decisione di assegnare l'obolo mensile.
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Suprema Corte di Cassazione, Sez. Prima Civile
Sentenza 11504 del 10/05/2017, Presidente Di Palma. relatore Lamorgese
Sentenza 12196 del 16/05/2017, Presidente Di Palma, relatore Lamorgese