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Indagini su personale dipendente:

riferimenti giurisprudenziali e case history

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UTILIZZO FRAUDOLENTO DELLE ASSENZE PER MALATTIA

 

Cass.Civ. 18507/2016: legittimo il licenziamento disciplinare di dipendente in malattia per simulazione dello stato di infermità conclamato da certificazione sanitaria.

 

  • Legittimo il ricorso, da parte del datore di lavoro, ad una Agenzia Investigativa per verificare l’attendibilità della certificazione medica e utilizzabili il video e le fotografie che ritraevano il lavoratore durante il periodo di malattia mentre eseguiva lavori sul tetto e nella corte della propria abitazione. La Suprema Corte ha ritenuto inoltre attendibile la testimonianza dell’investigatore privato incaricato dalla società di svolgere le indagini stante la sua estraneità ai fatti di causa.

 

  • Le disposizioni della L- 300/70 in materia di divieto di accertamenti da parte del datore di lavoro sulle infermità per malattia o infortunio del lavoratore dipendente e sulla facoltà dello stesso datore di lavoro di effettuare il controllo delle assenze per infermità attraverso i servizi ispettivi degli istituti previdenziali competenti, non precludono al datore medesimo di procedere al di fuori delle verifiche di tipo sanitario ad accertamenti di circostanze di fatto atte a dimostrare l’insussistenza della malattia o la non idoneità di quest’ultima a determinare uno stato d’incapacità lavorativa e, quindi, a giustificare l’assenza.

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Cass.Civ. 13676/2016: legittimo il licenziamento disciplinare di dipendente in malattia per discopatia e lombalgia, trovato a sollevare grossi pesi dopo aver chiesto di essere adibito a mansioni non più operaie per essere nell’impossibilità di sollevare pesi.

 

  • Il lavoratore deve astenersi dal porre in essere non solo i comportamenti espressamente vietati, ma anche qualsiasi condotta che, per la natura e per le possibili conseguenze, risulti in contrasto con gli obblighi connessi al suo inserimento nella struttura e nell’organizzazione dell’impresa dovendo integrare i doveri di correttezza e di buona fede anche nei comportamenti extra lavorativi.

 

  • Rileva ogni condotta che, per la sua gravità, possa scuotere la fiducia del datore di lavoro e far ritenere la continuazione del rapporto pregiudizievole agli scopi aziendali, essendo dominante, in tal senso, la potenziale influenza del comportamento del lavoratore suscettibile, per le concrete modalità e il contesto di riferimento, di porre in dubbio la futura correttezza dell’adempimento, denotando scarsa inclinazione all’attuazione degli obblighi in conformità a diligenza, buona fede e correttezza.

 

 

Cass.Civ. 25162/2014: legittimo il licenziamento disciplinare di lavoratore per simulazione dello stato di infermità conclamato da certificazione sanitaria.

 

  • Le contestazioni formulate nei confronti del lavoratore traevano origine dagli accerta,menti effettuati dalla società datrice di lavoro tramite agenzia investigativa.

 

  • Le disposizioni della L. 300/70 non precludono che le risultanze delle certificazioni mediche prodotte dal lavoratore, e in genere dagli accertamenti di carattere sanitario, possano essere contestate anche valorizzando ogni circostanza di fatto – pur non risultante da un accertamento sanitario – atta a dimostrare l’insussistenza della malattia o la non idoneità di quest’ultima a determinare uno stato di incapacità lavorativa e quindi a giustificarne l’assenza.

 

  • E’ ammissibile che la ricerca degli elementi utili a verificare l’attendibilità della certificazione medica inviata dal lavoratore sia compiuta da un’agenzia investigativa incaricata dal datore di lavoro (Cass. Civ. 3704/1987)

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CASE HISTORY 1

Un’azienda cliente con oltre 200 dipendenti ha chiesto di verificare se il proprio dipendente, in assenza per malattia da mesi per disturbo depressivo svolgesse un secondo lavoro. Il soggetto, pedinato, è stato visto lavorare presso un’autofficina come meccanico, ovviamente retribuito in nero. La documentazione prodotta ha permesso il licenziamento in tronco. Il provvedimento non è stato opposto ed i sindacati presenti in azienda non sono intervenuti.

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CASE HISTORY 2

Un’azienda con circa 20 dipendenti ha chiesto di verificare se il proprio dirigente, in malattia da oltre 9 mesi per disturbo di depressivo, avesse un latro lavoro. Tutti i controlli medico fiscali effettuati erano risultati corretti ovvero il soggetto aveva successivamente dichiarato di trovarsi dal medico curante in tale frangente. Dopo un’attività investigativa di carattere operativo, è emerso che il soggetto aveva avviato una società di recupero crediti in cui figurava come amministratore unico. Dopo aver ampiamente documentato l’attività, peraltro anche negli orari di visita, è stato fissato un appuntamento diretto con il soggetto in altra città e contestualmente richiesto il controllo fiscale alla ASL. E’ stato quindi possibile documentare attraverso video ed immagini che il soggetto, giustificatosi con certificato attestante falsamente la propria presenza nello studio medico nell’orario del controllo era da tutt’altra parte. Il soggetto, consapevole di aver commesso reati assieme al medico curante, ha accettato il licenziamento senza opporsi.

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ABUSO DEI PERMESSI LEGGE 104/1992

 

Cass.Civ. 9746/2016: legittimo il licenziamento disciplinare del dipendente che, durante i giorni di permesso L. 104/92 per l’assistenza alla suocera disabile si era recato più volte a lavorare in alcuni terreni di proprietà.

 

  • Deve ritenersi verificato un abuso del diritto, allorché i permessi della legge 104 vengano utilizzati non per l’assistenza del famigliare disabile, bensì per attendere ad altre attività, con conseguente idoneità della condotta, in forza del disvalore sociale alla stessa attribuibile a ledere irrimediabilmente il rapporto fiduciario con il datore di lavoro.

 

  • Ai fini della sussistenza della giusta causa di licenziamento, non è tanto rilevante l’entità del danno eventualmente arrecato a cagione della condotta addebitata, quanto piuttosto l’incidenza di quest’ultima sul vincolo fiduciario, ravvisata nel comportamento sintomatico dello sprezzo per elementari doveri imposti dalla convivenza sociale da parte di chi persistentemente fruisce di un beneficio concesso per l’assistenza ai portatori di handicap al fine di soddisfare esigenze proprietarie con un danno non solo per il datore di lavoro, che vede mancare la prestazione lavorativa dovuta, ma anche per l’intera collettività costretta a sopportarne l’indebito costo.

 

 

Cass.Civ. 9217/2016: legittimo il licenziamento disciplinare del dipendente che nei giorni di permesso retribuiti ex art. 33 L. 104/92 aveva svolto, anche solo parzialmente altri compiti, trattenendosi presso l’abitazione dell’assistita solo un numero di ore largamente inferiore a quello del permesso stesso.

 

  • La richiesta di permesso per assistenza presuppone che ci si obblighi effettivamente a fornirla senza che sia lecito occuparsi di altro proprio in quelle ore.

  • Il comportamento del lavoratore subordinato integra l’ipotesi di abuso del diritto, giacché tale condotta si palesa nei confronti del datore di lavoro come lesiva della buona fede, privandolo ingiustamente della prestazione lavorativa in violazione dell’affidamento riposto nel dipendente e integra nei confronti dell’ente di previdenza erogatore del trattamento economico, un’indebita percezione dell’indennità ed uno sviamento dell’intervento assistenziale.

  • Appare evidente che il contributo delle agenzie investigative, come si è detto del tutto lecito, non può che avvenire attraverso forme di controllo sui comportamenti e spostamenti del alvoratore.

  • Certamente rientrava nel potere dei datori di lavoro verificare la correttezza, sotto ilprofilo dell’effettività, della richiesta di permessi di lavoro per l’assistenza a cognata non convivente.

 

 

Cass.Civ. 4984/2014: legittimo il licenziamento disciplinare del lavoratore che viene individuato dall’agenzia investigativa a utilizzare i permessi della L. 104/92 per finalità diverse dall’assistenza ai disabili.

 

  • Non è escluso che il controllo di un’agenzia investigativa non possa riguardare, in nessun caso l’adempimento e l’inadempimento dell’obbligazione contrattuale del lavoratore di prestare la propria opera, ma deve limitarsi agli atti illeciti del lavoratore non riconducibili al mero inadempimento dell’obbligazione.

 

  • Nel caso considerato il controllo finalizzato all’accertamento dell’utilizzo dei permessi L. 104/92, ex art. 33 (suscettibile di rilevanza anche penale) non ha riguardato l’adempimento della prestazione lavorativa, essendo stato effettuato al di fuori dell’orario di lavoro ed in fase di sospensione dell’obbligazione principale di rendere la prestazione lavorativa.

 

 

 

CASE HISTORY 3

Il committente, piccolo studio professionale ha chiesto di verificare l’attività svolta dalla dipendente, segretaria, che nelle ultime settimane (periodo giugno-luglio) aveva chiesto permessi in base alla L.104 per assistere l’anziana madre, sempre il venerdì pomeriggio. La donna è stata seguita ed è emerso che non appena lasciato il luogo di lavoro, si portava senza indugiare presso la propria abitazione dove il marito l’attendeva con l’auto piena di bagagli per recarsi al mare. Veniva inoltre accertato e documentato che la madre anziana era rimasta a casa propria.

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Cass. 18507/2016
Cass. 13676/2016
Cass. 25162/2014
Cass. 9746/2016
Cass. 9217/2016
Cass. 4984/2014
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